Normativa portabici da gancio traino: cosa cambia e come metterti in regola
Dal 21 gennaio 2025 un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiarisce le regole per i portabici montati sul gancio traino. Se la struttura copre luci o targa dell'auto, servono una targa visibile e l'illuminazione replicata, ma non l'aggiornamento del libretto. Chi non rispetta le norme rischia una multa da 87 a 344 € e 3 punti sulla patente.
Una multa da 87 a 344 € e 3 punti sulla patente. È quanto rischia chi viaggia con un portabici non in regola, e dal 21 gennaio 2025 le regole sono cambiate. In quella data è entrato in vigore un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che riordina l'uso dei portabici, portasci e portabagagli montati sul gancio traino.
La buona notizia è che il decreto semplifica la vita di chi viaggia: non serve più aggiornare la carta di circolazione. La parte da capire bene riguarda targa, luci e ingombri. In questa guida trovi cosa prevede la normativa sui portabici da gancio traino, quando scatta l'obbligo della targa ripetitrice, quali misure puoi rispettare e come riconoscere un portabici a norma prima di partire.
Cosa dice la normativa sui portabici dal 2025?
Dal 21 gennaio 2025 un decreto del MIT regola i portabici montati a sbalzo sul gancio traino di auto e veicoli commerciali leggeri. Le nuove regole valgono quando la struttura copre luci, segnalazione o targa del veicolo. In quel caso servono targa e illuminazione replicate, ma non l'aggiornamento della carta di circolazione.
Il decreto, firmato il 19 dicembre 2024 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 gennaio 2025, è già operativo. Riguarda le strutture portabici, portasci e portabagagli omologate secondo il regolamento europeo UNECE n. 26, montate posteriormente a sbalzo e appoggiate sul gancio traino di auto (categoria M1) e veicoli commerciali fino a 3,5 tonnellate (categoria N1).
Il punto chiave è uno solo: la norma si applica quando il portabici, con o senza bici, nasconde i fari, le frecce o la targa dell'auto. È il caso tipico di un portabici da gancio traino carico. In questa situazione la struttura deve ripetere luci e segnalazione e portare una targa leggibile.
Se invece il portabici non copre luci e targa, resta valido il solo articolo 164 del Codice della Strada, che disciplina la sistemazione del carico. Lo chiarisce la sintesi tecnica di DEKRA Italia sul decreto 2025, utile per inquadrare le situazioni possibili.
In sostanza ci sono tre casi. Nel primo la struttura non oscura luci né targa: puoi montarla rispettando solo gli ingombri, senza targa ripetitrice e senza toccare il libretto, applicando il pannello se il carico sporge. Nel secondo la struttura copre i dispositivi del veicolo: deve allora ripetere luci e segnalazione e portare una targa visibile, originale o ripetitrice. Nel terzo, valido per le strutture non omologate UNECE n. 26, restano le regole generali sul carico, più restrittive. La cosa più semplice è partire da un portabici omologato, così rientri sempre nel quadro più favorevole.
Quando è obbligatoria la targa ripetitrice e come si monta?
Quando il portabici copre la targa dell'auto, devi rendere visibile una targa sulla struttura. Puoi spostare la targa originale del veicolo sull'apposito alloggiamento, oppure montare una targa ripetitrice conforme all'articolo 100 del Codice della Strada. La scelta è tua, purché la targa resti sempre leggibile.
La targa ripetitrice è una copia della targa del veicolo, pensata proprio per le strutture amovibili. Si richiede tramite gli uffici della motorizzazione o le pratiche auto abilitate, riportando gli stessi caratteri della targa originale. L'alloggiamento sul portabici deve rispettare le specifiche tecniche europee, così che la targa risulti ben visibile e illuminata anche di notte.
In pratica hai due strade. La prima è togliere la targa dall'auto e fissarla sulla struttura a ogni viaggio, una soluzione gratuita ma scomoda. La seconda è installare in modo stabile una placca targa ripetitrice a norma, che resta sul portabici e ti evita di smontare la targa originale ogni volta. Per chi usa spesso il portabici, la seconda è la scelta più comoda.
Quali dimensioni e ingombri puoi rispettare?
Il portabici non deve sporgere lateralmente oltre la sagoma dell'auto. Se sporge, il limite è 30 cm per lato e 2,55 metri di larghezza totale. Sul retro il carico può sporgere fino a 3/10 della lunghezza del veicolo, mai oltre 12 metri complessivi.
Le misure contano perché un carico fuori sagoma è il motivo più comune di contestazione su strada. La larghezza è la prima cosa da controllare: bici larghe o sistemate male possono superare i fianchi dell'auto più di quanto immagini.
Per la lunghezza il calcolo è semplice. Su un'auto di 4 metri, i 3/10 valgono 1,2 metri di sporgenza posteriore ammessa. Una coppia di bici da corsa rientra senza problemi, mentre due e-bike montate male possono avvicinarsi al limite. Misurare prima di partire evita brutte sorprese al primo controllo.
C'è poi un obbligo che molti dimenticano. Se il carico sporge dal retro, devi segnalarlo con un pannello quadrangolare retroriflettente a strisce bianche e rosse, conforme al modello approvato. Un cartello fai da te non basta. Trovi il pannello e i supporti tra gli accessori per portabici, insieme ai kit per la targa. I dettagli su sporgenze e sagoma sono spiegati bene nella guida di Sicurauto al decreto 2025.
Omologazione UNECE 26: cosa verificare prima di comprare?
UNECE n. 26 è lo standard europeo che certifica le strutture di trasporto esterno montate sui veicoli. Un portabici omologato secondo questo regolamento garantisce che luci, segnalazione e alloggiamento targa rispettino i requisiti di sicurezza richiesti dal decreto. È il primo requisito da cercare al momento dell'acquisto.
In concreto, verifica che il portabici riporti il marchio di omologazione e sia accompagnato dalle istruzioni di montaggio del costruttore. Le luci della struttura devono replicare quelle posteriori dell'auto, con l'eccezione della terza luce di stop centrale. Servono quindi posizione, stop, frecce e retronebbia funzionanti, collegati alla presa elettrica del veicolo. Un prodotto senza omologazione non è solo meno sicuro: ti espone a contestazioni anche quando targa e pannello sono montati correttamente.
Un consiglio pratico al momento dell'acquisto: controlla che la presa sia compatibile con il tuo impianto, a 7 o a 13 poli, e che il portabici preveda l'alloggiamento per la targa. Sono dettagli che fanno la differenza tra un montaggio rapido e un pomeriggio perso a cercare adattatori.
Tutti i portabici da gancio traino che produciamo nascono già conformi a questo standard, perché la sicurezza del carico è parte del progetto, non un'aggiunta finale.
Vale lo stesso per i portabici da tetto e da portellone?
No, il decreto del 2025 riguarda solo le strutture montate sul gancio traino che coprono luci o targa. I portabici da tetto e quelli da portellone seguono regole diverse, perché di norma non nascondono i dispositivi posteriori del veicolo.
Il portabici da tetto sposta il discorso sull'altezza e sul carico massimo ammesso dal tetto dell'auto, indicato dal costruttore. Il portabici da portellone, invece, deve comunque lasciare visibili targa e luci: se le copre, anche in questo caso scattano gli obblighi di segnalazione previsti dall'articolo 164. In tutti i casi resta valido il principio di base: il carico non deve nascondere i segnali del veicolo né sporgere oltre i limiti consentiti.
Cosa rischi con un portabici non a norma
Le sanzioni non sono simboliche. Chi viola le regole sulla sistemazione del carico previste dall'articolo 164 del Codice della Strada paga una multa da 87 a 344 € e perde 3 punti della patente, come indica l'Automobile Club d'Italia. In più, l'agente può fermare il viaggio finché il carico non viene messo in sicurezza.
Oltre alla multa c'è il rischio reale. Una bici che si sposta, una targa illeggibile o un carico non segnalato di notte aumentano la probabilità di incidente. Mettersi in regola non significa solo evitare una sanzione: significa viaggiare tranquilli, con le bici dietro che restano dove le hai messe.
Come riconoscere un portabici a norma
Prima di partire bastano pochi controlli per essere sicuro di viaggiare in regola. Ecco cosa guardare:
Omologazione UNECE n. 26 indicata sul prodotto e nelle istruzioni.
Luci e frecce della struttura funzionanti, che replicano quelle dell'auto.
Targa leggibile, originale spostata o ripetitrice, e ben illuminata.
Pannello retroriflettente montato se il carico sporge dal retro.
Ingombri entro i limiti di larghezza e di sporgenza posteriore.
Se anche uno solo di questi punti manca, è il momento di intervenire prima di mettersi in viaggio. E se stai ancora decidendo quale tipo di portabici fa per te, la nostra guida su come scegliere il portabici ti aiuta a partire dalla soluzione giusta per la tua auto e le tue bici.
In viaggio in regola
La normativa sui portabici non è fatta per complicarti le partenze, ma per far arrivare tutti a destinazione. Se è il momento di cambiare attrezzatura, i nostri portabici da gancio traino nascono omologati UNECE n. 26 e pronti a viaggiare in regola fin dal primo montaggio. Le regole, adesso, le hai in mano. Quello che conta davvero comincia un attimo prima di salire in auto, con un ultimo sguardo alle bici dietro.
Le informazioni di questa guida hanno finalità informative e non costituiscono parere legale. La normativa può cambiare nel tempo: verifica sempre le fonti ufficiali aggiornate. Ultimo aggiornamento: maggio 2026.
FAQ
Serve solo se il portabici copre la targa dell'auto. In quel caso puoi spostare la targa originale sulla struttura oppure montare una targa ripetitrice conforme all'articolo 100 del Codice della Strada. Se la targa del veicolo resta visibile, non è obbligatoria.
La sanzione prevista dall'articolo 164 del Codice della Strada va da 87 a 344 €, con la perdita di 3 punti della patente. L'agente può inoltre bloccare il viaggio finché il carico non viene messo in sicurezza.
No. Il decreto del 2025 ha eliminato l'obbligo di aggiornare la carta di circolazione per le strutture omologate UNECE n. 26 montate sul gancio traino. Puoi montare il portabici e partire, rispettando targa, luci e ingombri.
La sporgenza posteriore è ammessa fino a 3/10 della lunghezza del veicolo, senza superare 12 metri complessivi. Se il carico sporge, devi segnalarlo con un pannello quadrangolare retroriflettente a strisce bianche e rosse conforme al modello approvato.
UNECE n. 26 è il regolamento europeo che fissa i requisiti di sicurezza per le strutture di trasporto esterno sui veicoli, come i portabici. Un portabici omologato secondo questo standard rispetta le prescrizioni su luci, segnalazione e alloggiamento della targa richieste dalla normativa.